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Aiuti alle imprese dai contratti di solidarieta’ difensivi

I problemi occupazionali, molto attuali, derivanti da crisi dell’impresa si fronteggiano anche con la stipula di contratti di solidarietà. Il contratto di solidarietà diventa un ammortizzatore sociale che si aggiunge alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la quale presenta molti punti in comune.

La prima legge istitutiva è stata la 863/84. Due le tipologie di contratti di solidarietà: uno “difensivo”, finalizzato al mantenimento della occupazione mediante la riduzione dell’orario al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero di personale, l’altro, “espansivo”, finalizzato ad una riduzione stabile degli orari di lavoro ai fini di un incremento occupazionale.Questa ultima tipologia ha e ha avuto scarsissima applicazione.

Ai CDS possono farvi ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizie con più di 15 addetti. Il requisito (più di 15 addetti) va verificato nel semestre precedente la domanda.

Con la legge n. 236/1993 (e di proroga in proroga fino ad oggi), il Legislatore ha allargato l’ipotesi dei contratti di solidarietà anche alle imprese soggette alla procedura collettiva di riduzione di personale, pur non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale straordinaria o anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Per il 2009 è stata autorizzata una spesa di 5 milioni di euro. Il contributo riservato alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS ma che hanno stipulato contratti di solidarietà, è pari al 50% della retribuzione persa dal lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi, da ripartirsi in parti uguali tra azienda e lavoratore.

Per le aziende rientranti nella CIGS, l’integrazione è pari al 60% della retribuzione persa. Tali integrazioni anticipate dal datore di lavoro, sono autorizzate dall’INPS e sempre per un periodo non superiore ai 24 mesi.

La condizione per beneficiare delle agevolazioni previste è la stipula di un accordo collettivo aziendale.

La legge non prevede una specifica procedura di consultazione sindacale, tuttavia un presupposto è il raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali.