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Costi pluriennali riallineabili

Il dl 185/2008 ha introdotto nuove modalita` di applicazione della sostitutiva ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti, su alcune attivita`, in operazioni straordinarie “neutrali” con ad oggetto complessi aziendali. Percio` e`, oggi, possibile affrancare marchi e avviamento deducendone le quote in misura non superiore a un nono, anche in via extracontabile. Lo si fa corrispondendo l’aliquota del 16% in unica soluzione.
Il nuovo affrancamento decorre, ai fini della deducibilita` degli ammortamenti, dall’esercizio successivo a quello di versamento della sostitutiva. Prima di allora, nessuna quota riferita al riallineamento (c.d. “speciale”) potra` essere dedotta.
Gli effetti del riallineamento vengono meno se le attivita` affrancate vengono allineate prima che inizi il quarto esercizio successivo a quello di pagamento dell’imposta.
Inoltre, per espressa disposizione normativa, la possibilita` di riallineare versando il 16% vale anche per altre immobilizzazioni immateriali tra cui eventuali oneri pluriennali rilevati in sede di operazione straordinaria. E per i maggiori valori iscritti su altre attivita` rilevate in sede di operazione straordinaria, nel qual caso l’affrancamento sconta le imposte ordinarie se riguarda titoli partecipazioni o rimanenze; sconta la sostitutiva al 20% se riguarda i crediti.
Le societa` che hanno eseguito fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda possono affrancare anche gli oneri pluriennali capitalizzati. E riallineando le attivita` di una stessa operazione possono applicare su alcuni beni l’affrancamento “ordinario” (art. 176 comma 2-ter TUIR) corrispondendo la sostitutiva dal 12 al 16%, e sulle immobilizzazioni immateriali quello “speciale”, corrispondendo la sostitutiva al 16%.
I chiarimenti sono nella circolare di emanazione agenziale n. 28, di ieri.