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Spese di ristrutturazione e risparmio energetico - istruzioni per la ritenuta

Con la circolare n. 40/2010 dell'agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per banche e compagnie di assicurazioni che devono effettuare la ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese di ristrutturazione e risparmio energetico.

Il Dl 78/2010 ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1 luglio di quest'anno, per le banche e per Poste Italiane Spa di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

L’agenzia elle Entrate è intervenuta per sciogliere alcuni dubbi sul corretto calcolo della ritenuta da effettuare sui bonifici disposti da contribuenti.

L'Agenzia specifica qual è la base imponibile su cui si deve calcolare la ritenuta del 10%. Al fine di preservare la neutralità della citata imposta, la base imponibile da prendere in considerazione non deve comprendere l'Iva.

Viene inoltre affermato che per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessione di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte e considerato il carattere speciale della disciplina contenuta nell'articolo 25 del Dl 78/2010, andrà applicata esclusivamente la nuova ritenuta d'acconto del 10%.

Infine, la circolare precisa che data la complessità dei nuovi adempimenti e vista l'immediatezza con cui è entrato in vigore il nuovo adempimento, a partire dallo scorso 1° luglio, "in sede di prima applicazione della disposizione sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni".

Testo della circolare