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Minimi il recupero di componenti reddituali riguarda anche l'irap

Nella risoluzione n. 132/E del 27 maggio, è stato chiarito che coloro che passano al regime dei minimi devono subito dedurre o tassare ad I.R.A.P. le quote residue dei componenti positivi e negativi, riferite agli esercizi precedenti e riportate in avanti in base alle regole del T.U.I.R.: anche se la norma fa esclusivo riferimento alla «formazione del reddito dell'esercizio precedente», l’Agenzia ribadisce che va applicata ai fini I.R.A.P.

Anche per l'imposta regionale, se la somma algebrica delle residue componenti positive e negative da riportare in avanti è positiva e non supera i 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non vengono tassate (articolo 1, comma 116 della legge 244/2007). L’ interpretazione ha efficacia retroattiva e influenza anche coloro che sono passati al nuovo regime nel 2008 e avrebbero dovuto tassare, o dedurre, nel 2007 le residue quote in essere al 31 dicembre 2007.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 27/05/2009, n. 132/E