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Bancarotta, punito l'imprenditore anche se ha affidato a professionista la tenuta contabile

Cassazione penale sentenza n. 31407 del 2010

"In tema di bancarotta semplice, la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato (cui consegue, in caso di inadempimento, culpa in eligendo) anche quello di controllarne l'operato.


Quanto all'elemento psicologico, è noto che la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'articolo 216, comma I, n. 2, l.f. e quella semplice prevista dall'articolo 217, comma II, della stessa legge, consiste – appunto – in tale elemento, che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico (...) e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture."