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Occasionale accessorio sperimentale termina il 31 dicembre 2010

Atteso il decreto “Mille proroghe” per l’estensione al 2011 dei voucher con part-time e percettori di prestazioni a sostegno del reddito Il 31 dicembre 2010 scade il periodo sperimentale previsto dalla Finanziaria 2010 (legge n.191/09 art. 2 comma 148 e 149) per l’attivazione del lavoro con i voucher con i lavoratori part-time. La stessa norma aveva anche esteso al 2010 il periodo sperimentale di utilizzo dei buoni lavoro con i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito precedentemente stabilito solo per il 2009. Nella Legge di stabilità 2011, nonostante i numerosi rinvii previsti per gli ammortizzatori sociali, non c’è traccia dell’estensione al 2011 dell’utilizzo dei voucher con le categorie di lavoratori sopra descritte. Un’ulteriore opportunità di proroga potrebbe essere rappresentata, invece, dal decreto “Mille proroghe” di prossima pubblicazione. Il riepilogo delle regole: Contratti part-time In via sperimentale per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale Seppure superfluo va precisato che tale attività potrà essere svolta al di fuori dell’orario previsto nel suddetto contratto in essere. Siamo di fronte ad una presunzione di legge che, esclusivamente per l’anno 2010, qualifica “lavoro accessorio” qualsiasi attività di natura occasionale purché resa da soggetti titolari di un rapporto a part-time. Unica limitazione, che il committente non sia il datore di lavoro del rapporto a part-time. Ovvia l’esclusione imposta dalla norma che altrimenti avrebbe vanificato la previsione dell’art. 3 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 consentendo di fatto il superamento dell’orario di lavoro senza il rispetto ne delle clausole di elasticità peraltro in gran parte recepite dai ccnl, ne dell’applicazione delle percentuali di maggiorazione previste per il lavoro supplementare. Lavoratori percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito In via sperimentale per il 2009 e per il 2010, prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare fino al prossimo 31 dicembre, dai percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del Decreto legge n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009. L’INPS, per questi lavoratori, sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito corrisposte, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Fatta salva la ritenuta complessiva sul valore nominale del “voucher” (13% alla gestione separata INPS, 7% all’INAIL, 5% a titolo di rimborso spese a favore dell’INPS per i costi di gestione), la somma percepita per la prestazione lavorativa, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato od inoccupato (art. 72, comma 3). La norma consente il cumulo delle prestazioni integrative del salario e delle altre prestazioni di sostegno del reddito con i compensi per lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro a prescindere dal numero dei committenti. Data l’occasionalità della prestazione accessoria, le remunerazioni con voucher sono compatibili con le diverse forme di integrazioni salariali e di tutela del reddito. Attenzione Gli inoccupati non titolari di trattamento di disoccupazione non possono accedere ai voucher, così come i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono nessuna prestazione dall'INPS. Gli inoccupati e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere solo le attività regolamentate espressamente dal D.Lgs.n. 276/2003 alle lettere a), b), c), d), f) (in parte) e h) del comma 1 art. 70 (si veda tabella allegata alla circ. n. 88/2009). www.studiogiammarrusti.it