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Istanze di emersione respinte da riaprire con restituzione al datore delle sanzioni pagate

Istanze di emersione: il diniego è rivedibile

Ulteriori specificazioni riguardanti l'attività ispettiva sono contenute nella nota protocollo 1328 del 2 febbraio scorso della Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del lavoro. Il documento di prassi invita le Dpl a evitare un contenzioso dall'esito incerto e a esercitare il potere di autotutela che consente di privilegiare buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Con la precedente nota n. 255 del 12 gennaio, il Ministero aveva invitato il competente organo collegiale a tener conto della nuova interpretazione dell'articolo 1, commi 1192-1201 della legge 296/06, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, e a considerare positivamente le istanze ancora non evase. Ma il non prendere in considerazione provvedimenti di diniego già notificati ai datori di lavoro avrebbe comportato una evidente situazione di disparità di trattamento riconducibile a illegittimità costituzionale.

Per tali motivi, viene ora riconosciuta la facoltà di riesame, su richiesta e nell'abito dell'azione di autotutela, delle istanze respinte dall'organo collegiale. Per permettere il riesame dei provvedimenti di diniego dell'istanza di emersione presentata per i lavoratori regolarizzati prima dell'accordo sindacale è necessario però che l'istanza sia stata presentata rispettando i requisiti di legge. Dunque, gli organi collegiali potranno ora riesaminare le richieste e se necessario potranno estinguere le sanzioni già irrogate e restituire le somme indebitamente pagate.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 02 febbraio 2009, n, 1328

Art. 1 commi 1192-1201 della legge 296/2006. Istanza di emersione. Nuove istruzioni operative. Ulteriori precisazioni.

Sono pervenute a questa Direzione Generale richieste di chiarimenti relative alla recente nota circolare prot. 25/1/0000255 del 12.01.09. con la quale, in conformità al parere del Consiglio dì Stato n. 1072/2008 del 24 settembre 2008, si ritiene possibile accogliere le istanze di emersione ex art. 1 commi 1192-1201 legge 296/2006. anche ove la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori sia stata effettuata in data antecedente alla stipulazione dell'accordo sindacale. In particolare, si chiede di conoscere le conseguenze di tale nuovo orientamento sui provvedimenti di diniego precedentemente adottati dai Collegi ex art. 1 comma 1201. della medesima legge.

Nell'ambito di un opportuno coordinamento, questa Direzione ritiene che gli Organi Collegiali competenti possano, sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e nell'esercizio del potere di autotutela ex art. 21 quinquies legge 241/1990 e ss. mm.. procedere al riesame dei provvedimenti di diniego delle istanze di emersione già emanati sulla scorta della precedente impostazione, al fine di una loro eventuale revoca alla luce del nuovo indirizzo del Consiglio di Stato,

Fermo restando il necessario requisito essenziale dell'accordo sindacale, sussistono infatti giustificati motivi, in base ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione stabiliti dall'art. 97 Cost.. per operare una nuova valutazione delle posizioni già esaminate, ammettendo le aziende alla procedura d'emersione ed ai benefici contributivi connessi laddove sussistano i medesimi presupposti oggetto del parere nonché i requisiti previsti in relazione alle varie tipologie contrattuali contemplale dalla normativa.

In sede di motivazione amministrativa, la necessità che la eliminazione dell'atto risponda ad un interesse pubblico concreto ed attuale può ravvisarsi in una diversa interpretazione della legge 296/2006, secondo una finalità di incentivazione ed agevolazione della regolarizzazione amministrativa, previdenziale ed assicurativa per i rapporti di lavoro subordinato irritualmente costituiti. Profili di criticità potrebbero, altrimenti, ingenerarsi anche in relazione all’art. 3 Cost. sotto l’aspetto di una potenziale disparità di trattamento legata ad eventi del tutto indipendenti dal soggetto interessato , quale l’incidenza, sull’accoglimento della istanza, del momento temporale in cui essa è stata presentata.

Ulteriori motivi di opportunità si rinvengono nella limitazione del potenziale contenzioso avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di emersione .

Infatti, il giudice amministrativo ha recentemente dichiarato la sua incompetenza a decidere su tali ricorsi ritenendo che la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti del comma 1192 e segg. abbia natura vincolata (cfr. TAR Umbria n. 560/08 del 11 settembre 2008).

Inoltre, il giudice amministrativo ha altresì affermato la propria carenza di giurisdizione “vertendosi in materia previdenziale peraltro connessa a rapporti di lavoro aventi indiscutibilmente natura privatistica”, spettando la cognizione del merito al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 444 c.p.c. (TAR Veneto n. 961/08 del 26 marzo 2008).

L’orientamento giurisprudenziale suddetto quindi, pur in attesa di future definitive pronunce sulla giurisdizione, consente di per se ai ricorrenti di impugnare i provvedimenti collegiali di reiezione davanti al giudice ordinario nei più ampi termini prescrizionali.

Pertanto, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, si invitano gli Organi competenti nell’esercizio del potere di autotutela a verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il riesame della questione.

Resta inteso che, nel caso in cui le istanze trovino accoglimento, al termine della procedura di emersione gli Uffici provvederanno, a fronte del versamento della somma di cui all’art. 1, comma 1196, agli adempimenti conseguenti alla estinzione delle sanzioni già irrogate, compreso il rimborso delle eventuali somme indebitamente pagate.

Si richiede, infine, a codesti uffici di voler comunicare a questa Direzione Generale il numero delle domande oggetto di riesame.