Sei in: Altro

Assonime sui limiti alla compensazione dei crediti annuali e trimestrali

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei crediti Iva, annuali e trimestrali, in compensazione dei debiti relativi alle imposte, ai contributi e ai premi indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, sono contenute nella circolare n. 14, rilasciata da Assonime in data 20 aprile 2010.
Le disposizioni in materia di compensazione e di utilizzo delle eccedenze Iva nel modello F24 – entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 – presentano alcuni vincoli imposti dallo stesso legislatore, soprattutto per cio` che concerne la cosiddetta compensazione “orizzontale” quando l’importo utilizzato supera 10 mila euro annui. L’Associazione ritiene, pero`, che tali vincoli siano molte volte troppo penalizzanti per i contribuenti, dato che spesso non sono correlati ad alcun indice di pericolosita` dello stesso. Da cio`, la richiesta di una attenuazione di tali vincoli per i cosiddetti contribuenti considerati “virtuosi”, che gia` ora sono esonerati dal prestare garanzie fideiussorie nel caso di rimborsi Iva annuali e trimestrali.
Oggetto di analisi da parte di Assonime e` la compensazione orizzontale e i limiti ad essa imposti, mentre si ricorda che per le compensazioni verticali (Iva da Iva), anche se esposte separatamente nel modello F24, non sono previsti gli stessi obblighi introdotti dal decreto legge n. 78/2009. Assonime, a tal proposito ricorda che l’utilizzo da parte delle imprese della compensazione “orizzontale” dei crediti IVA e` divenuto nel corso degli anni un concreto strumento di acquisizione rapida di liquidita`, soprattutto da parte delle imprese in strutturale posizione creditoria. Infatti, la compensazione “orizzontale” costituisce una procedura piu` rapida rispetto al rimborso ed e` finanziariamente meno onerosa per le imprese, poiche` per essa non e` prevista la prestazione di garanzie, a differenza dei rimborsi annuali e trimestrali. Pertanto, la sua restrizione da parte della nuova normativa da adito a delle perplessita`.
La circolare, poi, si sofferma sui casi specifici di utilizzo del credito Iva in compensazione con riferimento a periodi infrannuale oppure annuale. Per le compensazioni di crediti riguardanti il primo trimestre 2010 che non superano la soglia dei 10mila euro, la compensazione sara` possibile immediatamente dopo l’invio dell’istanza e, per importi superiori, a partire dal 16 maggio. Nel caso di dichiarazioni annuali per importi che superano la soglia dei 15mila euro e` obbligatorio il visto di conformita`.