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Non concorrono alla determinazione dell’isee i premi produttivita` e competitivita`

Con la pubblicazione della circolare n. 20/E/2011, datata 13 maggio, l’agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per chiarire anche i dubbi sorti in merito alla inclusione od esclusione dalla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente, delle somme erogate ai dipendenti per incremento della produttività e competitività dell’impresa, assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%.

Si ricorda brevemente che la circolare 20/E - sotto forma di domande e risposte - fornisce spiegazioni su varie questioni interpretative poste all'attenzione dell’Amministrazione finanziaria in merito alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese (sanitarie, di istruzione, agevolazioni per disabili e premi incentivanti).

Uno dei quesiti posti è se in virtù della proroga disposta dal DL n. 185/2008 delle misure previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del DL 93/2008, e non anche di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto, gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva entro i limiti previsti (3.000 euro per il 2008 e 6.000 euro per gli anni successivi), debbano essere considerati ai fini della formazione del reddito complessivo per la determinazione dell’ISEE per gli anni successivi al 2008.

L’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che, in assenza di una specifica previsione, si debbano considerare prorogate per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione anche le altre disposizioni dell’articolo 2 del Dl 93/2008, anche se non espressamente richiamate in sede di proroga, in quanto necessarie per definire la portata dell’agevolazione stessa.

Di qui, la conclusione secondo cui deve ritenersi prorogata anche la previsione che dispone la non concorrenza delle somme agevolate alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione dell’ISEE. Considerando che per gli anni 2009, 2010 e 2011 l’importo delle somme detassate è stato elevato da 3000 a 6.000 euro (in quanto relativo all’intero anno e non a soli sei mesi come previsto dal DL n. 93 del 2008), l'Agenzia fiscale ritiene che l’ammontare che non concorre al reddito complessivo ai fini dell’ISEE debba essere determinato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel rispetto del limite vigente nelle diverse annualità. Si precisa ulteriormente che l’importo massimo di esclusione di 6.000 euro di cui tener conto è lo stesso sia nel caso in cui la situazione economica equivalente sia determinata in capo al singolo percipiente sia nel caso in cui debba essere determinata in capo al nucleo familiare.


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