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Il futuro apprendistato?

Il futuro apprendistato?

È ora di ripartire con l’apprendistato. Il percorso di questo istituto è stato lungo, difficile e non si è ancora concluso neppure il percorso per il passaggio dall’apprendistato classico di cui alla legge 25/1955, che seppur limitatamente ancora sopravvive, alle 3 tipologie del DLgs 276/2003.

È urgente che tale strumento, visto da tutte le parti come l’unico contratto adatto per la lotta contro la disoccupazione giovanile, possa essere concretamente attivabile in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. I contrasti sorti tra lo Stato, le Regioni e le parti Sociali non hanno giovato a questo importante Istituto.

L’impegno del Governo si è visto nello schema di decreto legislativo per la riforma dell’apprendistato approvato in prima lettura il 5 maggio 2011 che ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 46 c. 1 L. 183/2010.

Lo schema di decreto, una sorta di Testo Unico, composto di 7 articoli validi sia per il settore privato che per quello pubblico dimostra il recepimento degli indirizzi condivisi e appositamente sottoscritti tra Governo, Regioni e Parti Sociali nell’Intesa raggiunta il 27 ottobre 2010.

Emerge un ruolo minore per le Regioni e una rivalorizzazione della contrattazione collettiva.

Il Testo Unico che definisce l’apprendistato come un CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALL’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI, potrebbe portare:

  • formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche definite dal contratto collettivo

  • formazione regionale per l’acquisizione di competenze di base e trasversali per 40 ore il primo anno e 26 ore il secondo anno

  • disciplina generale del contratto rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero a contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

  • apprendistato professionalizzante anche per i lavoratori in mobilità qualunque sia l’età

  • apprendistato di alta formazione anche per il praticantato

  • sanzione amministrativa da € 100 a € 600 in caso di violazione della forma scritta del contratto e del relativo piano formativo, del divieto di retribuzione a cottimo, dell’inquadramento contrattuale e della presenza del tutor

  • in caso di mancata o carente formazione, prima di procedere con la sanzione amministrativa l’ispettore deve adottare un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere all’obbligo




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