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Nuova chance al riallineamento con unico 2009

NUOVA CHANCE AL RIALLINEAMENTO CON UNICO 2009



La circolare n. 57/E del 25 settembre scorso ha razionalizzato la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale consentendo – per le operazioni di conferimento d’azienda, fusioni e scissioni, realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 - la possibilità di applicare un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle suddette operazioni. L’opzione per l’applicazione dell’imposta che è sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap doveva essere esercitata entro il termine del 30 settembre 2008. Scaduto il primo termine, le imprese interessate a riallineare i valori fiscali a quelli civili possono procedervi in Unico 2009, ma in questo caso i maggiori valori assumeranno rilevanza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2009. Al di là delle suddette delucidazioni restano aperti alcuni dubbi, soprattutto sulle conseguenze degli errori a livello di “categoria omogenea” di beni da riallineare. Due le precisazioni da fare.


Il riallineamento può essere anche parziale, ma con il vincolo delle categorie omogenee. L’imposta sostitutiva deve cioè essere versata per tutte le immobilizzazioni non allineate derivanti dalla singola operazione straordinaria appartenenti a ciascuna delle categorie. Cioè, è possibile anche un riallineamento limitato a una quota dell’ammontare potenzialmente affrancabile, a condizione però che i maggiori valori relativi ad una determinata categoria omogenea vengano “spalmati” proporzionalmente su tutti i beni della categoria interessata.


Nel caso di riallineamenti “posticipati” si deve chiarire quale è la data rilevante per la collocazione del cespite nelle diverse categorie, potendo avere effetto a questo scopo, alternativamente, la prima iscrizione nel bilancio della conferitaria oppure nell’ultimo bilancio chiuso prima dell’opzione per il riallineamento.


Il timore è che nel caso si faccia un’errata valutazione dell’impresa che procede al riallineamento senza considerare alcuni beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, si possa incorrere nel disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione (riallineamento) per tutti gli altri beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con relativo recupero a tassazione dei maggiori valori (ammortamenti, plus/minusvalenze) e applicazione delle ordinarie sanzioni previste nell’ipotesi di infedele dichiarazione.