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Gli interessi per le auto esentati dal test del rol

Nell’analizzare le diverse direttive finora emanate in tema di interessi passivi, un discorso a parte meritano le regole specifiche da adottare quest'anno per le autovetture. Il richiamo è ancora una volta al documento di prassi n. 19/E dello scorso 21 aprile, che ha fornito una serie di chiarimenti ma, allo stesso tempo, ha lasciato aperti ancora molti dubbi in relazione alle nuove regole di deducibilità. Un punto non trattato nella citata circolare è proprio quello che riguarda l’applicazione pratica del meccanismo del Rol, per ciò che attiene il trattamento da riservare agli interessi passivi relativi all’acquisto di autovetture. Si rimanda così ai chiarimenti rilasciati nella circolare n. 48/E/2008, che ha tentato di fare un raccordo tra la regola del Rol e il principio della deducibilità limitata degli interessi relativi alle autovetture. Secondo le Entrate non si deve applicare la regola generale prevista dall’articolo 96 del Tuir, ma si deve rinviare a quanto previsto dall’articolo 164 che dispone la limitazione della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture. Pertanto, gli interessi passivi su finanziamenti contratti relativamente ai veicoli potranno essere dedotti nella misura del 40% del loro ammontare (80% se utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio) se riferibili ad autovetture a deducibilità limitata. In caso di interessi passivi, relativi ad autovetture considerate esclusivamente strumentali all’attività svolta (auto a noleggio) la deducibilità diventa integrale. Infine, nel caso di autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale di deducibilità si attesta al 90%.