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Senza il contraddittorio preventivo l’accertamento e` nullo

La Ctp di Milano, con la sentenza n. 153/1/2012, esamina un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva evidenziato una maggiore imposta di registro a seguito della riqualificazione di una serie di operazioni poste in essere da una Spa in un contratto di cessione di azienda.

Secondo il Fisco, l’operazione di conferimento del ramo di azienda e di cessione di partecipazione a un'altra società era stata coperta attraverso una serie di atti collegati tra di loro con lo scopo preciso di eludere in parte l’imposta di registro, applicandola in misura fissa invece che proporzionale.

La società oggetto di accertamento ha impugnato l’atto sottolineando come le stesse garanzie procedurali previste in caso di disposizioni antielusive fossero state violate: non era stata, infatti, avviata la preventiva richiesta di chiarimenti e la possibilità di risposta entro 60 giorni ed, inoltre, vi era stata l’errata qualificazione dell’articolo 20 del Dpr n. 131/1986, come appunto norma avente natura antielusiva.

Analoga la conclusione dei giudici milanesi, che hanno ritenuto nullo ed illegittimo l’atto di accertamento proprio per carenza del contraddittorio preventivo. Per la Commissione provinciale, infatti, non è possibile trattare i casi di presunta elusione fiscale senza la corretta applicazione delle norme antielusive necessarie per altri casi simili. Dunque, non essendo costituzionalmente legittimo trattare in maniera diversa fattispecie antielusive simili, per la Ctp è da considerare nullo l’atto di accertamento con cui viene contestato l’abuso di diritto se il Fisco omette di instaurare con il contribuente il contraddittorio preventivo. Il venire meno di questa garanzia procedurale costituisce violazione del diritto di uguaglianza e ragionevolezza, dato che il contribuente non ha avuto la facoltà di difendersi preventivamente.