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Il mantenimento dei figli legittimi va ridotto se non permette ai naturali lo stesso tenore di vita dei primi

Con sentenza n. 8227 depositata l'11 aprile 2011, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo che chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore dei figli legittimi nati in costanza di matrimonio con la sua ex moglie.

Proprio a causa dell'entità degli assegni dovuti e tenendo anche conto del reddito complessivo, l'uomo sosteneva di non essere in grado di mantenere i figli naturali che erano nati a seguito della relazione che aveva intrapreso con la nuova compagna.

I giudici di legittimità, hanno effettivamente rilevato come, nella specie, l'entità dell'assegno per la figlia legittima creasse “uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali che il padre ha avuto dalla convivente”.

Ne derivava che, in considerazione dei medesimi diritti che spettano ai figli legittimi ed ai figli naturali ai sensi dell'articolo 261 Codice civile, l'assegno nei confronti dei primi doveva essere ridotto di modo che fosse garantito lo stesso tenore di vita per tutti i figli.


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