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Si` alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita` delle nozze per anaffettivita`

La Cassazione, con la sentenza n. 8772 del 31 maggio 2012, ha confermato la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata dalla Corte di appello per anaffettività di uno dei due coniugi.

Nella specie, era stata riscontrata una incapacità psichica nel ex marito, un disturbo, cioè, della personalità caratterizzato da rigidezza, intolleranza, difficoltà di espressione degli affetti; irrilevante – secondo la Corte di legittimità - l'elevato livello culturale e l'attività professionale del soggetto affetto dal disturbo suddetto.

Per la Corte, nella sentenza impugnata era stata fornita una motivazione adeguata e non illogica sulla incapacità psichica dell'uomo che “incideva negativamente sulla sfera volitiva e sui processi psicoaffettivi, rendendolo inidoneo a realizzare un rapporto di comunione e condivisione con il coniuge”.