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Autonomi, comanda la “cassa”

I titolari di reddito di lavoro autonomo devono tener conto di diversi aspetti al fine di una corretta compilazione del quadro RE di Unico 2009. In particolare, essi dovranno fare i conti con le novità che sono state di recente formulate dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E/2009, che di fatto ha mutato orientamento rispetto al passato. L’Agenzia, rispondendo ad un’istanza di interpello, ha specificato le modalità secondo le quali è possibile scomputare dall’Irpef le ritenute sui redditi di lavoro autonomo subite dai contribuenti, qualora gli stessi non siano in possesso della prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. Inoltre, l’attenzione del professionista dovrà essere concentrata soprattutto sull’esatta determinazione del momento in cui i compensi si considerano “percepiti” e le spese “sostenute”. Si tratta proprio di una questione delicata in quanto riguarda la corretta applicazione del principio di cassa, che in passato ha sollevato numerosi dubbi soprattutto nel caso in cui veniva utilizzato uno strumento di pagamento diverso dal contante (carta di credito e assegno) e la transazione veniva operata alla fine dell’anno. In questi casi, infatti, è possibile supporre che un soggetto sostenga la spesa in un anno e l’altro incassi la somma nell’anno successivo. L’agenzia delle Entrate, al riguardo, si è espressa riconoscendo che il principio di cassa, quando ricorrano le suddette fattispecie, si riscontra nel momento in cui il titolo (per esempio assegno bancario) è consegnato materialmente al professionista, che da quel momento ne può disporre liberamente. In questo modo, è più facile abbinare il momento di effettuazione della ritenuta da parte del committente e quello di percezione e, di conseguenza, di dichiarazione dello stesso da parte del professionista.