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Lavoro accessorio, per l'inail il singolo buono non è riferito a un'ora

Il valore di un singolo buono lavoro (voucher) non va riferito ad un'ora di prestazione, la comunicazione di attivazione del rapporto va fatta una sola volta anche se lo stesso si svolge con ciclicità. Sono questi i principali punti chiariti dalla nota Inail n. 6464/10.
L’Istituto interviene chiarendo alcune problematiche assicurative ed altre legate alle prestazioni in merito alla disciplina del lavoro occasionale accessorio regolamentato dal Dlgs n. 276/03 più volte revisionato, ampliato e rilanciato in questi anni.

L’Inail nella nota, dopo aver delineato i passaggi normativi che hanno portato a determinare in 10 euro lordi il valore nominale del voucher, esclude categoricamente la possibilità di ricondurre il buono lavoro ad una retribuzione minima oraria. Questa conclusione deriva da un’assenza di uno specifico riferimento normativo. Secondo l’Inail, quindi, la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia di committente e prestatore.

Le parti saranno quindi libere di contrattare il compenso rapportandolo sia all’unità temporale, sia al raggiungimento di un risultato. Il metodo di determinazione del singolo buono, infatti, pur facendo riferimento alla media oraria di taluni settori, individuata dapprima nel 2005 e confermata nel 2008, ha consentito di attribuire semplicemente un valore nominale spendibile in diverse fattispecie.
Proprio la caratteristica di occasionalità del rapporto, spesso discontinuo e prestato con ciclicità settimanale, mensile, o annuale, sta alla base dell’indicazione dell'Inail in merito alla necessità di procedere ad una singola comunicazione preventiva di attivazione del rapporto, anche se all'interno del periodo esistono giornate non interessate dall'attività.

E’ esclusa quindi la necessità di una pluralità di comunicazioni per ogni episodio lavorativo, il committente dovrà procedere con le opportune variazioni sono in ipotesi di mutamento del periodo in precedenza comunicato. Per analogia riteniamo che tale principio si possa applicare anche alle attivazioni on line all’Inps e per le comunicazioni post acquisto dei voucher in tabaccheria.

In materia di prestazioni, l’Inail precisa che non è dovuta l’anticipazione dell’indennità per inabilità temporanea da parte del committente, che non si configura l’ipotesi di regresso nei confronti del datore che non abbia inviato la comunicazione preventiva d’inizio prestazione ed annuncia una prossima modifica della procedura informatica per i non titolari di posizione Inail (es. privati).
Ci si chiede se non sia assimilabile o utilizzabile la procedura già prevista per l’autorizzazione alla tenuta del LUL che attribuisce uno specifico codice al datore non soggetto all’obbligo assicurativo.

Silvia Bradaschia
Tommaso Siracusano

Inail - Lavoro occasionale di tipo accessorio