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Avvocati: obbligatorieta` della polizza sempre piu` vicina

L’articolo 3, comma 5 del Decreto legge 138/2011, nell’elencare i principi che dovranno essere recepiti negli ordinamenti professionali da riformare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (13 agosto 2012) fa espresso riferimento, alla sua lettera e) all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile legata all'attività professionale degli avvocati. Il legale - cita espressamente la norma - a tutela del cliente, deve stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. E gli estremi della polizza stipulata nonché il relativo massimale dovranno essere resi noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico.

Si avvicina, dunque, la data in cui anche in Italia, come in ben 21 Paesi dell’Ue, gli avvocati saranno tenuti a dotarsi di una copertura assicurativa per tenere indenni i loro clienti da errori professionali e negligenze.