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Le responsabilita’ del medico competente




Attraverso un intervento, apparso nel numero di ottobre/dicembre 2010 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia in “Profili di responsabilità del Medico Competente” –a cura di Anna Guardavilla - si indica che “il medico competente può rispondere penalmente sia per la commissione di reati contravvenzionali (i reati, gli illeciti penali, si possono distinguere in delitti e contravvenzioni, ndr) consistenti nella violazione di norme prevenzionali sia per reati di evento in caso di insorgenza di una malattia professionale o di verificazione di un infortunio”.
Nel caso dei reati di evento la potenziale responsabilità del medico competente “non è limitata alla sola ipotesi delle malattie professionali bensì è estesa anche all‟ambito infortunistico, in virtù dei compiti e degli obblighi di natura collaborativa che gravano sul medico e in virtù della progressiva estensione che negli anni ha interessato l‟area di operatività della sorveglianza sanitaria come afferente non solo all‟ambito della salute ma anche a quello della sicurezza.
Riguardo alla responsabilità per reati contravvenzionali si ricorda che questi reati “sono definiti nel linguaggio giuridico „reati propri‟, espressione con la quale si intende designare i reati nei quali l‟illecito può essere commesso solo da una persona in possesso di una certa qualifica giuridica. Come a dire, solo un soggetto rivestito della qualifica di medico competente può violare l‟articolo 25 del D.Lgs. 81/08 così come solo un datore di lavoro può violare l‟articolo 17 del medesimo decreto”.

L‟autrice conclude che, quello presentato, è in estrema sintesi “il quadro delle responsabilità del medico competente alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e più in generale dell‟evoluzione del percorso legislativo”.
Percorso legislativo “che va sempre più nella direzione di delineare una figura di medico competente che, per usare le parole della Cassazione, non ha soltanto il compito di procedere alle visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore ma anche quello di essere il consulente del datore di lavoro/ dirigente in materia sanitaria, di esserne l’alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di consiglio e di stimolo” e a cui vengono richiesti “requisiti professionali, formativi e di specializzazione nell‟ambito del settore specifico della SSL sempre più incisivi”.

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