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Scioglimento con date standard

SCIOGLIMENTO CON DATE STANDARD Per le societa` che non hanno ricostituito la compagine azionaria entro i termini previsti dalla normativa vigente e` intervenuta l`agenzia delle Entrate che ha fornito indicazioni sui comportamenti da adottare nelle fattispecie in questione. Con risoluzione n. 329/E del 30 luglio 2008, il Fisco - rispondendo ad un`istanza di interpello che riguarda lo scioglimento di una Snc, avvenuto il 9 maggio 2007, a seguito del recesso di uno dei due soci e della mancata ricostituzione della pluralita` dei soci entro i sei mesi dal recesso - ha chiarito che le dichiarazioni dei redditi e quelle Irap della societa` devono essere presentate entro il termine ordinario, cioe` "entro il 31 luglio dell`anno successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta" (articolo 2 del Dpr n. 322/98). Le citate dichiarazioni devono essere inviate in forma non unificata, trattandosi di un periodo d`imposta non coincidente con l`anno solare. Il modello Irap non puo` essere inviato in forma autonoma, ma va presentato sempre assieme alla dichiarazione dei redditi. Percio`, conclude la risoluzione n. 329/E/2008, entro lo stesso termine, il socio superstite che continua l`attivita` d`impresa dovra` presentare in via telematica le dichiarazioni dei redditi ed Irap e, inoltre, la dichiarazione Iva costituita da due moduli, uno intestato alla societa` e l`altro intestato all`impresa individuale. Nel caso in esame, e` bene ricordare che trattandosi delle dichiarazioni relative al 2007, la scadenza e` stata prorogata (dal 31 luglio) al 30 settembre 2008, in virtu` dell`articolo 3, comma 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, cosiddetto "milleproroghe", che e` stato approvato in via definitiva dal Senato, lo scorso mercoledi`. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 23 - Scioglimento con date standard - De Stefani