Sei in: Altro

La consulenza del lavoro ai consulenti del lavoro - la cassazione conferma la riserva

Commette il reato di esercizio abusivo della professione il praticante che senza la firma del professionista abilitato, predispone le buste paga e cura gli aspetti di natura previdenziale e fiscale di un datore di lavoro.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18488 del 15 maggio 12, ha confermato la condanna a carico di un praticante che aveva svolto la consulenza senza la firma del professionista abilitato. Lui si era difeso sostenendo di essere un praticante e di svolgere l'attività sotto la guida di un consulente già iscritto. Ma la circostanza non aveva trovato una rispondenza al vero dal momento che il praticante aveva fatturato in proprio la consulenza prestata.

Premesso che l'art. 1 legge n. 12/1979 riserva agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non siano curati dal datore di lavoro, è stato accertato che il praticante svolgeva compiti che in nessun modo potrebbero essere qualificati di natura meramente esecutiva in quanto, richiedenti una attività di individuazione, interpretazione e applicazione di una normativa complessa e di difficoltoso coordinamento.

La Corte precisa inoltre che anche i compiti di natura meramente esecutiva debbono essere svolti sotto il controllo e sotto la responsabilità del consulente del lavoro che può avvalersi allo scopo di propri dipendenti.

Leggi la sentenza