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La “detassazione” dei premi di risultato

La “detassazione” dei premi di risultato

La disciplina fiscale che prevede sconti d’imposta sulle retribuzioni collegate alla produttività è regolata col meccanismo della detassazione: questa norma ha introdotto l’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, nella misura del dieci per cento.

Oltre alle somme derivanti da accordi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, a seguito di un recente chiarimento dell’agenzia delle Entrate, anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, rientrano nell’ambito applicativo della normativa in esame.

Fruiscono della detassazione non solo le indennità o le maggiorazioni collegate al lavoro notturno ma anche il compenso ordinario corrisposto per la prestazione lavorativa in questione.

Con riferimento alle somme corrisposte a tale titolo negli anni 2008 e 2009 ma assoggettate a tassazione ordinaria, anziché a quella sostitutiva, i lavoratori potranno recuperare l’Irpef versata in eccesso presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati oppure istanza di rimborso: a tal fine sarà il sostituto d’imposta a dover certificare l’ammontare delle somme erogate a fronte di incremento della produttività. Per il 2010 provvederà invece il datore di lavoro sulla base delle nuove precisazioni delle Entrate.

Si prospetta dunque un notevole impegno per i consulenti del lavoro chiamati a gestire le posizioni fiscali dei lavoratori alla luce delle nuove istruzioni.

Per l’anno in corso, i destinatari della predetta agevolazione sono i dipendenti del settore privato, entro il limite di importo complessivo di seimila euro lordi, che siano titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35mila euro, al lordo delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva in questione.

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto in via automatica, salvo rinuncia scritta da parte del lavoratore: in realtà questa è solo eventuale, qualora sia più conveniente il regime ordinario (si pensi al caso di un dipendente che, per effetto delle detrazioni d’imposta, non paghi Irpef). Infatti su queste somme non è possibile godere delle detrazioni d’imposta o di altri bonus fiscali e rimane fermo il loro computo nel reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (ad esempio ai fini della richiesta dell’assegno per il nucleo familiare).

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