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Se muta la qualificazione dei fatti l'imputato deve esserne messo a conoscenza

Con sentenza n. 18590/2011, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di una donna che era stata condannata, nei gradi di merito, per il reato di molestia e disturbo alle persone dopo che la stessa era stata originariamente imputata del reato di violenza privata. In particolare, la donna era stata denunciata dai vicini per aver innaffiato troppo il proprio balcone tanto da causare uno scroscio di acqua davanti al portone della palazzina ed impedire a due persone l'ingresso nell'immobile.

Secondo la ricorrente, con la riqualificazione dei fatti, avvenuta a seguito di istruttoria, gli atti dovevano essere rinviati al pubblico ministero; inoltre, andava anche disposta la rimessione nel termine per l'oblazione in quanto il reato di molestia, a differenza di quello di violenza privata, era estinguibile mediante il pagamento di una somma di denaro.

Doglianze, queste, condivise dai giudici di legittimità i quali hanno così ricordato che, in virtù dei principi del giusto processo e dell'articolo 111 della Costituzione, la persona accusata ha il diritto di essere informata della natura e dei motivi dell'accusa. Inoltre, la mancata riqualificazione dei fatti a seguito di mutata contestazione impedirebbe alla difesa di discutere in contraddittorio la nuova accusa determinando una violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

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