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Ok all’ordinanza che riproduce pedissequamente la richiesta del pm e le informative recepite

Anche se la tecnica con cui il Giudice dell’udienza preliminare, nella sua ordinanza che dispone la misura cautelare, riproduce le argomentazioni contenute nella richiesta di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero, senza introdurre sue personali ed autonome valutazioni, può essere considerata “discutibile”, non può ritenersi che la stessa dia luogo ad alcuna sanzione processuale “non incorrendo né nelle nullità enucleate dall'articolo 292 del Codice di procedura penale, né in quelle di ordine generale”. L’importate, in ogni caso, è che il provvedimento contenga i requisiti formali richiesti dalla legge.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 14861 del 18 aprile 2012, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui l’ordinanza del Gup era stata impugnata perché, senza includere una autonoma valutazione del giudice, disponeva la misura cautelare della custodia fondandola pedissequamente sull'informativa della Guardia di finanza e sulla richiesta del Pubblico ministero.