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Italia allineata all’ocse contro i paradisi fiscali

Con l’approvazione, lo scorso 26 giugno, del decreto legge 78/2009, si e` inteso consolidare il ruolo dell’Italia nella lotta ai “paradisi fiscali” intrapresa in campo sovranazionale dall’Ocse, che ha finora pubblicato sette Progress Reports, il primo dei quali risale al 2 aprile 2009. In essi una lista, suddivisa in tre parti, in cui gli Stati sono classificati in funzione del livello di adesione agli standard internazionali in materia di scambio di informazioni. Ogni Report e` un aggiornamento della prima lista, quella del 2 aprile. E l’Italia - che insegue l’obiettivo di reprimere e prevenire i comportamenti elusivi ed evasivi contrastati dall’articolo 12 (il quale introduce la presunzione di utilizzo di fondi non tassati in Italia per la costituzione di investimenti e attivita` di natura finanziaria in Paesi o territori a fiscalita` privilegiata) del decreto legge 78/2009 (la manovra di quest’estate), e l’altro obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale – istituisce, coordinando allo scopo Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza, un’unita` speciale che garantisca l’allineamento della posizione del nostro Governo alla lotta condotta dall’Ocse e l’efficace repressione dei comportamenti tesi ad eludere o evadere.
Alla sinergia tra Stati cui partecipa l’Italia ha dato decisivo stimolo il G20 di Londra. Cosi`, in ambito internazionale i Paesi stipuleranno accordi specifici sullo scambio di informazioni (Tiea); a livello nazionale, si inaspriranno le regole tributarie interne.
Ecco riportato ai lettori il testo dell’articolo 12 del dl 78/2009, come pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 150 del 1° luglio 2009. E’ ospitato nel TITOLO II - INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE.
Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita` economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche` di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita` di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita` economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita` speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.