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Il ritardo alle visite giustifica la mancata consegna del figlio

Con sentenza n. 9190 depositata l’8 marzo 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato, per mancata ottemperanza ad un ordine del giudice, una donna in quanto, in più occasioni, si era rifiutata di consegnare il proprio figlio all’ex marito, arrivato in ritardo all'appuntamento per le visite stabilite nel provvedimento di separazione.

La Suprema corte ha ritenuto che, nella specie, non fosse presente l’elemento del dolo. Ed infatti, ai fini della valutazione della sussistenza di tale elemento era necessario leggere la condotta del genitore affidatario, “a fronte della cennata condotta del genitore non affidatario, alla luce della superiore necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore, soggetto di diritti e non già mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri”.

Il genitore non affidatario è infatti tenuto a rispettare giorni e orari fissati nel provvedimento del giudice e, nel dettaglio, l'orario iniziale delle visite, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza.


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