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Bando agli automatismi tra registro e imposte dirette

BANDO AGLI AUTOMATISMI TRA REGISTRO E IMPOSTE DIRETTE



In tema di cessione d’azienda, la norma di comportamento n. 171, redatta dall’Associazione italiana dottori commercialisti, con titolo “Rilevanza ai fini delle imposte dirette del maggior valore definito ai fini dell’imposta di registro in caso di cessione d’azienda”, tratta il rapporto tra il valore definito ai fini dell’imposta di registro e la rilevanza che esso ha ai fini dell’imposta diretta, uno tra gli aspetti più controversi in materia.


Ai fini dell’imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato, mentre ai fini delle imposte dirette la plusvalenza proviene dalla differenza tra il prezzo di cessione stabilito e il costo non ammortizzato. Considerata questa fondamentale differenziazione nei criteri di determinazione dell’imposta (di registro e diretta) nel trasferimento dell’azienda, la Commissione sostiene che la definizione di un accertamento per l’imposta di registro non abbia automatica efficacia per l’accertamento delle imposte sul reddito effettuato in base all’articolo 39, comma 1, lettera c) e lettera d) e comma 2, stesso articolo, del Dpr 600/1973. Gli elementi presi a base dell’accertamento ai fini dell’imposta di Registro, concernendo la determinazione del valore (non il corrispettivo percepito) possono rappresentare non più che una presunzione, che il Fisco integrerà con elementi aggiuntivi.


La circostanza che manchi un presupposto normativo affinché ai fini delle imposte sui redditi l’utilizzo del valore normale riesca ad integrare una presunzione in virtù della quale il corrispettivo si consideri pari ad esso, porta a gravare la prova del fondamento della pretesa tributaria sull’amministrazione finanziaria, che la motiverà e l’adeguerà alla disciplina della specifica imposta. Non il contribuente, ma il Fisco ha perciò l’onere di motivare un accertamento ai fini dell’imposta diretta, dovendo integrare la motivazione con elementi abili a provare l’occultamento di parte del corrispettivo, impiegando ogni potere di verifica e controllo che derivi da legge, poiché non è sufficiente la sola indicazione dell’importo definito ai fini dell’imposta di registro.