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Al responsabile sicurezza infortunio risarcito meno

La Cassazione, con la sentenza 29323 del 2008, nel respingere il ricorso di un caposquadra che si era infortunato durante i lavori di posa in opera di cavi coassiali all’interno dell’intercapedine di un condominio, ha stabilito che solo il completo rispetto della disciplina antinfortunistica garantisce al lavoratore un ristoro pieno del pregiudizio subito. Pertanto, il danno differenziale tra l’indennizzo pagato dall’Inail e l’affettiva lesione non può essere chiesto al datore di lavoro dal responsabile della sicurezza vittima di un incidente di cantiere che ha violato le regole che aveva l’obbligo di adottare all’interno dell’azienda. La Corte spiega che non può essere neanche considerato il fatto che il preposto alla sicurezza rivestisse una qualifica non adeguata all’incarico. Infatti, l’accettazione della nomina e lo svolgimento di un addestramento conforme rendono irrilevante il livello professionale d’inquadramento.