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Congedo parentale e contribuzione sotto la lente del ministero

Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17/2001 – AGIDAE Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica In risposta ad un Interpello proposto dalla AGIDAE, per avere dei chiarimenti sull’erogazione dell’indennità economica ed il versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario per coloro che assistono persone con handicap grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso il principio secondo cui, stante la natura assistenziale, sia l’indennità che la contribuzione figurativa in esame deve essere erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP. A tal proposito si ricorda che tali congedi parentali vengono concessi alle categoria di soggetti indicati espressamente dalla legge e che per tutto il periodo spetta al richiedente un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta e il riconoscimento di una contribuzione figurativa. Con riferimento alla natura degli Istituti Dipendenti dell’Autorità Ecclesiastica, il Ministero pone in rilievo un breve excursus normativo in merito alle scuole elementari parificate, poi ricondotte nell’ambito delle scuole paritarie. In particolare pone in evidenza il fatto che tali istituzioni scolastiche costituiscono enti di carattere privatistico, pertanto i contributi dei lavoratori da essi dipendenti vengono versati mensilmente all’INPS, sia per quanto concerne la tutela previdenziale che assistenziale. Fanno eccezione a questa normativa le scuole elementari parificate in virtù dell’obbligo di assicurare alla Cassa Pensioni Insegnanti presso il Ministero del Tesoro – poi confluita nell’INPDAP – tutto il personale docente, nonostante si tratti di dipendenti di datori di lavoro privati e non della Pubblica Amministrazione. In ogni caso per quanto concerne i contributi assistenziali è previsto il versamento all’INPS al fine di assicurare le relative indennità economiche per i periodi di malattia, maternità, disoccupazione, nonché i contributi figurativi nei casi previsti dalla legge. A partire dall’anno 2008/2009 le scuole elementari parificate sono state ricondotte nell’ambito delle scuole paritarie e quindi nel relativo ambito di disciplina: non è più previsto così l’obbligo di iscrizione all’INPDAP per il personale dipendente, ma non sembra esclusa la possibilità di opzione da parte dei dipendenti. Alla luce di ciò, pertanto, il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all’INPDAP per le prestazioni pensionistiche, sia all’INPS per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l’indennità economica spettante per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario. In riferimento all’indennità di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, la Direzione generale per le Politiche Previdenziali, con una nota del 17 dicembre 2009, ha dato indicazioni all’INPS nel senso di erogare la suddetta prestazione ai soli datori di lavoro privati che possono conguagliare l’anticipazione con i contributi IVS versati allo stesso INPS: meccanismo, questo, che consente al datore di lavoro di recuperare le somme anticipate, a titolo d’indennità, mediante detrazione sulla contribuzione dovuta. In linea con tali indicazioni l’INPS, con messaggio n. 17889/2010 , ha deciso di provvedere integralmente all’erogazione dell’indennità “nei confronti di tutti i lavoratori nel settore privato, indipendentemente dall’Ente pensionistico di appartenenza”. Per quanto attiene poi al riconoscimento dei contributi figurativi, gli stessi sono dovuti ai lavoratori anche iscritti a fondi diversi dal Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti istituito presso l’INPS. Per queste ragioni si può quindi affermare che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’art. 42 comma 5, D.Lgs. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque anche ai dipendenti di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP.