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Onere di prova sul lavoratore per l’accesso al fondo di garanzia inps

Il lavoratore dipendente che intenda chiedere l'intervento del Fondo di garanzia per Tfr e crediti diversi, quando il datore e` un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali (fallimento), e` tenuto a dimostrare che e` stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito e` stato ammesso nello stato passivo.
Decidono cosi` i giudici di ultime cure, nella pronuncia 22647/2009, caricando sul lavoratore l’onere della prova. Recita la sentenza: “se il datore e` un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l'intervento del Fondo di garanzia puo` realizzarsi solamente se il lavoratore assolve all'onere di dimostrare, in primo luogo, che e` stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito e` stato ammesso nello stato passivo”.