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Sicurezza: approvato lo schema di decreto legislativo

Il Consiglio dei Ministri ha apportato disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. Testo Unico della sicurezza del lavoro.

Approvato lo schema di decreto legislativo che modifica ed integra la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le principali novità riguardano:

-modifica dell’art. 14, sulle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che riguarda la sospensione dell’attività d’impresa, viene eliminata qualsiasi discrezionalità;

-modificato il l comma 3, dell’art. 16 sulla delega di funzioni ;

- correzioni di alcuni obblighi di datore e dirigente nell’art. 18;

-modifica della disciplina di cui all’art. 26, comma 3, sul c.d. DUVRI scompare il requisito di data certa;

- modifica con previsione di certificazione e di commissioni di certificazione dei sistemi di gestione di cui all’art. 30;

- una modifica alla disciplina complessiva della sorveglianza sanitaria, che va dall’abrogazione dell’art. 40, alla correzione dell’art. 41, con previsione della visita preassuntiva e di quella alla ripresa del lavoro a seguito di lunga malattia, alla totale riscrittura dell’art. 42, comma 1 e all’abrogazione del comma 2.

-la rivisitazione degli art. 55 e 56 sulle sanzioni contravvenzionali di datore di lavoro, dirigente e preposto, che risultano allegerite nella loro entità ed ampiezza.

- correzione del capo I del titolo IV, sui cantieri temporanei e mobili, in particolare per quel che riguarda la reintroduzione del limite agli obblighi di pianificazione della sicurezza e di nomina dei coordinatori costituito dal rapporto uomo-giorno inferiore a 200 congiuntamente all’assenza dei rischi particolari di cui all’allegato XII (il che riporta, sostanzialmente, il campo di applicazione quali-quantitativo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili al d.lgs. n. 494/1996, siccome modificato dal D.Lgs. n. 528/1999).