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Inail sui cocopro: con

L’Inail interviene sulle collaborazioni a progetto con la circolare n.13/13 , sulla base delle novità introdotte dalla riforma Fornero, riprendendo quanto contenuto nella circolare del ministero del lavoro n.29/12 .

In sintesi i punti principali:

- è possibile riconoscere una collaborazione a progetto genuina solo se al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati;

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attuati fuori da un contratto a progetto sono illegittimi e la sanzione prevista è la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto medesimo;

- la mancanza del progetto determina una presunzione legale assoluta circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, presunzione che si applica se nel contratto di collaborazione: manca l’indicazione del progetto, senza possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova contraria, o se il progetto si limita a riprodurre l’oggetto sociale dell’impresa

- qualora non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporaledell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenze e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto;

- il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.