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Dell’atto dannoso degli amministratori e` responsabile anche la societa`


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25946 del 5 dicembre 2011, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un socio di una Spa - nella specie un istituto di credito - avverso la decisione con cui i giudici di merito, nell’accogliere la domanda di risarcimento dallo stesso avanzata in conseguenza dei danni subiti per un illegittimo trasferimento dei suoi titoli operato dai soci amministratori, avevano riconosciuto la responsabilità di questi ultimi ma non quella della società.

La Suprema corte, per contro, ha affermato che, benché l’atto dannoso nei confronti del socio fosse stato compiuto dai manager con dolo o abuso di potere e non rientrasse nella competenza degli stessi, bensì dell'assemblea, la responsabilità personale degli amministratori andava, comunque, estesa anche alla società di capitali stessa. E difatti - spiegano i gudici di legittimità - perché detta estensione di responsabilità si produca è essenziale soltanto “che l'atto stesso sia e si manifesti come esplicazione dell'attività della società, ossia tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa”.

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