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Lavoratori intermittenti senza indennita' di disponibilita' non vanno in lul se non avviene la chiamata

Quesito Lavoratori intermittenti senza obbligo di risposta alla chiamata e quindi senza diritto alla indennità di disponibilità assunti nel secondo semestre 2008: devo iscriverli sul L.U.L. del mese di gennaio 2009 anche se in questo mese non sono stati chiamati e pertanto non gli corrispondo alcun compenso? - e se anche nel mese di febbraio dovesse verificarsi la stessa situazione come devo comportarmi? - se non dovessi elaborare alcun compenso ma dovessi semplicemente riportare mensilmente i loro dati sul L.U.L., detti lavoratori contano al fine del computo per il raggiungimento del limite dei 10 per la stampa degli elenchi riepilogativi?

Risposta

La circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro ha spiegato che invia generale la registrazione dei dati nel libro unico del lavoro per le categorie di lavoratori previsti dalla norma deve avvenire quando si configura un obbligo di erogazione della retribuzione o del compenso.

Pertanto nell’ipotesi di contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta la registrazione va effettuata solo quando avviene la chiamata.

Per gli elenchi riepilogativi l’obbligo riguarda i datori di lavoro che impiegano oltre i dieci dipendenti da conteggiarsi come “teste” e non con gli ordinari criteri di computo dei lavoratori (art 5, comma 2 DM 9.7.2008) ed indipendentemente dalla tipologia di contratto subordinato o autonomo. Pertanto anche i lavoratori intermittenti devono essere conteggiati.

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