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Appellabile la sentenza che decide sulla domanda di risarcimento per una somma “maggiore o minore conforme a giustizia”

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 9432 dell’11 giugno 2012, si sono pronunciati con riferimento ad una vicenda in cui era stata avanzata, dinanzi al Giudice di pace, una richiesta di risarcimento danni determinata, nell’ammontare, entro le 1.100 euro - il limite previsto per la giurisdizione di equità - ma accompagnata anche dalla richiesta di maggior somma “conforme a giustizia”.

Tale tipo di domanda è stata, quindi, considerata dalla Suprema corte, in difetto di tempestiva contestazione, come presunta, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 del Codice di procedura civile, pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito. Ne era discesa, nella specie, l’appellabilità della relativa sentenza.

Nel dettaglio, è stata ribaltata la decisione con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza che aveva respinto una richiesta di risarcimento formulata nei termini sopra riportati.

Quando la lite ha per oggetto una somma di denaro non determinata, ma di massima indicata in “quella maggiore o minore conforme a giustizia” – conclude la Corte - si presume una domanda pari al limite massimo della competenza del giudice di pace, e si esclude che possa essere emessa una sentenza secondo equità.