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Diritto a forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro

Il Ministero del lavoro con l’interpello n. 68/2009 ha risposto ad un quesito sul diritto delle lavoratrici ad usufruire di forme di flessibilità d’orario.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 68 del 31 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Organizzazione sindacale NURSIND, sulla normativa a sostegno della maternità e paternità per la cura dei figli e, in particolare, sulla fondatezza del diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di contributi, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 53/2000.

Il Ministero si è così espresso:

"... Tutto ciò premesso, il datore di lavoro, ancorché non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Pertanto lo stesso è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari. Tale valutazione, evidentemente, andrà effettuata con riferimento al caso concreto, avendo riguardo alla oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare e alle documentate esigenze di accudienza ed educative della prole.".