Sei in: Altro

Estesa alle imprese artigiane la procedura telematica di comunica

Grazie al Decreto legislativo n. 59/2010, di applicazione della direttiva europea sui servizi, dallo scorso 1° aprile 2010 è divenuta operativa in Italia la procedura ComUnica, che consente di ottemperare agli obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, agenzia Entrate e Inail, inoltrando un’unica comunicazione ad un solo destinatario, che poi trasmetterà agli altri enti le informazioni di loro competenza. Lo scopo della procedura è quello di semplificare gli oneri burocratici delle imprese e snellire l’iter necessario all’avvio dell’attività, grazie proprio ad un sistema semplificato che prende il nome di “impresa in un giorno”.

A seguito della conversione in legge del Dl 70/2011 (legge n.106/2011) è stato aggiunto l’articolo 9-bis alla legge n. 40/2007, dal titolo: “Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese”.

Di conseguenza, ora, anche per l’iscrizione delle imprese agli albi provinciali degli artigiani si può utilizzare la procedura telematica ComUnica. Cioè, ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l’interessato può presentare una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, evitando la trafila tradizionale che si basava sulla presentazione di una domanda a cui faceva seguito il provvedimento d’iscrizione o rifiuto della Commissione provinciale per l’artigianato, che poteva arrivare anche 40/60 giorni dopo.

In altri termini, anche le imprese artigiane di tutte le Regioni possono utilizzare la procedura telematica delle altre imprese, presentando il modello ComUnica all’ufficio artigiani della Camera di Commercio, con allegata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Tale dichiarazione non ha, però, natura di autocertificazione e, quindi, in caso di dati errati o incompleti non si rischia la denuncia per atto falso.

La presentazione della dichiarazione con la modalità ComUnica determina l’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane e l’annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Le Regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, come pure le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, si riscontrano in capo all’impresa gli elementi per l’iscrizione alla gestione artigiana dell’Inps, l’ente accertatore comunica all’ufficio del Registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione determina l’iscrizione al citato Albo con effetto immediato, se consentito dalle norme regionali. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.

www.studiogiammarrusti.it