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Non si ha violazione del diritto d'autore se cambiano la modalita` di comunicazione

Sono state respinte le istanze avanzate da una nota cantante che si era appellata al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in proprieta` industriale e intellettuale, per chiedere il risarcimento dei danni a seguito dell'asserita violazione del proprio diritto d'autore posta in essere da Fastweb che, in base ad un accordo con la Rai, aveva accesso allo sfruttamento di alcune trasmissioni a cui la stessa aveva partecipato. L'artista, in particolare, lamentava che con la tv interattiva e on demand si veniva a concretizzare una forma di sfruttamento economico diverso rispetto alla diffusione radiotelevisiva che lei aveva a suo tempo autorizzato.



Il Tribunale meneghino, per contro, con sentenza depositata lo scorso 14 aprile, ha sottolineato come non vi sia alcuna distinzione tra le due diverse modalita` di comunicazione al pubblico; la messa a disposizione on demand e` disciplinata dall'articolo 80 della legge sul diritto d'autore in maniera omogenea rispetto alla diffusione via etere e alla comunicazione via satellite.