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Niente condanna per il padre “paranoico"

La Corte di cassazione, con sentenza n. 34333 del 23 settembre 2010, ha accolto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo che nei gradi precedenti era stato condannato per violazione degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli.
In particolare, nel ricorso in Cassazione veniva lamentata la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato che avrebbe dovuto essere escluso dai giudici di prime cure perche`, in considerazione del riscontrato disturbo della personalita` dell'imputato, “erano difettate in lui la rappresentazione e la volizione del fatto illecito addebitatogli”.
Nel corso dell'istruttoria era infatti emerso, a mezzo di perizia, che l'uomo era affetto da un “disturbo paranoideo della personalita` manifestato attraverso comportamenti di diffidenza e sospetto nei confronti degli altri”. Un vizio parziale di mente che – a detta dei giudici di legittimita` – portava a escludere il dolo una volta verificata l'influenza dello stesso sul comportamento incriminato. Da qui, l'annullamento senza rinvio della condanna perche` “il fatto non costituisce reato”.


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