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Imposta di bollo detraibile se considerata onere accessorio della ricevuta

L’agenzia delle Entrate ha fornito specificazioni circa il comportamento da tenere in caso di ricevimento di fattura senza imposta di bollo, richiamando quanto gia` affermato nella risoluzione n. 444/E/2008, in cui si chiarisce il corretto trattamento tributario relativo al bollo da applicare sulle fatture di visite mediche.
Con il documento di prassi da ultimo citato, l’Agenzia aveva riconosciuto che il contribuente era responsabile in solido con il professionista al pagamento del tributo e che lo stesso doveva essere corrisposto entro 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura, per poter essere esonerati da ogni responsabilita`. Il professionista, invece, che ha emesso l’atto in maniera irregolare, rimane passibile di sanzione. La detrazione dell’imposta di bollo da parte del contribuente e` possibile, quindi, solo se egli e` intervenuto a pagare il tributo in luogo del professionista.
Ora le Entrate aggiungono che non ha importanza se l’imposta di bollo sia stata assolta dal cliente per regolarizzare la fattura ricevuta o sia stata esplicitamente addebitata dal professionista al cliente, evidenziandola a parte nella fattura/ricevuta. Cio` che rileva e` che l’imposta di bollo viene considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, e` detraibile ai sensi dell’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. Al di fuori di queste due ipotesi la detrazione non e` ammissibile.