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Durc: ribaditi dal ministero i requisiti per il rilascio

Il Ministero del lavoro con la nota n. 8367/12 ha riepilogato i criteri di individuazione delle Casse edili ai fini della verifica della legittimazione, da parte di tali Enti bilaterali, al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Gli organismi operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE non possono definirsi "Casse edili" ai sensi del D.l.gs. n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.






MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 02 maggio 2012, n. 8637

Casse edili abilitate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)



Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste di chiarimenti - provenienti da pubbliche amministrazioni, organi istituzionali, organizzazioni datoriali e sindacali - circa i criteri di individuazione delle Casse edili ai fini della verifica della legittimazione, da parte di tali Enti bilaterali, al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al riguardo questa Amministrazione ritiene di dover ribadire ancora una volta i requisiti, già più volte evidenziati in passato, individuati dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento della attività certificativa.

In proposito la fonte normativa che introduce la definizione di Ente bilaterale è da rinvenirsi nell'art. 2. lett. h). del D.Lgs. n. 276/2003 che fa riferimento agli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: (...) la certificazione dei contralti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva (...)".

Con successivo DM. 24 ottobre 2007, attuativo della disposizione di cui all'art. 1, comma 1176, L. n. 296/2006, è stato inoltre specificato che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile (art. 2, comma 2).

Va poi evidenziato che le Casse abilitate sono tenute ad osservare il cd. principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse. Lo stesso Legislatore considera tale requisito imprescindibile atteso che, secondo l’art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. "le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possano rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva" (disposizione già contenuta nell'art. 9, comma 77, della L.n. 415/1998). Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE).

Sulla base di tali premesse si ritiene il possesso dei requisiti indicati e in particolare l’emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai fin delle relative prestazioni - è elemento di carattere costitutivo ai fini della possibilità per le Casse di svolgere gli adempimenti certificativi in questione.

Ne deriva che gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE non possono definirsi "Casse edili" ai sensi del D.l.gs. n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali Casse devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge.

Sulla base di quanto sopra si invitano i destinatari della presente a tener conto dei principi sopra esposti e di conformare conseguentemente, nell'ambito delle rispettive competenze, il proprio operato ai chiarimenti forniti.