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Insider trading: sequestro, anche per equivalente, sia dei beni utilizzati che del profitto dell’operazione

Con sentenza n. 28486 del 16 luglio 2012, la Corte di cassazione ha confermato il sequestro finalizzato alla confisca disposto, prima dal Gip e poi dal Tribunale del riesame, nei confronti dei beni di un consulente finanziario, indagato del reato di “insider trading” per asserito sfruttamento di alcune informazioni riservate per l’acquisto di diversi titoli.

Il consulente si era opposto, in particolare, alla circostanza che la misura cautelare fosse stata disposta per equivalente rispetto sia alle somme da lui investite che al guadagno ottenuto con l’operazione. La difesa dell’accusato aveva, in particolare, sottolineato l’incostituzionalità delle previsioni di cui al primo e secondo comma dell’articolo 187 del Decreto legislativo n. 58/1998 sulla cui base era stato emesso il provvedimento cautelare.

La Suprema corte, sul punto, ha ritenuto infondate le deduzioni dell'indagato sottolineando come lo scopo prioritario della norma censurata sia quello di impedire “che operatori finanziari con pochi scrupoli e particolarmente qualificati possano porre in essere avventure economiche che si traducono in turbative del mercato cui conseguirebbe corrispondente danno all'economia nazionale”.