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Rottamazione licenze

In pensione anticipata chi chiude il negozio, ri torna infatti per i commercianti la pensione anticipata al minimo Inps in cambio della "rottamazione" della licenza. Anche questa volta il beneficio viene erogato da un fondo che è interamente finanziato dagli iscritti alla gestione commercianti con un contributo aggiuntivo dello 0, 09% del reddito imponibile. lo speciale indennizzo è stato ripristinato per tre anni dalla legge n. 3/2009 .

Ne hanno diritto i titolari e i collaboratori di piccole imprese per vendita al dettaglio, bar, ristoranti, nonché agenti e rappresentati di commercio. gli interessati devono possedere nel periodo compreso tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 i seguenti requisiti :un ‘età minima di 62 anni di età se uomini e di 57 anni se donne ; almeno 5 anni di iscrizione nella gestione commercianti dell’INPS, in qualità di titolari o di coadiuvanti ;la cessazione dell’attività, accompagnata dalla riconsegna della licenza e dei permessi alle autorità competenti per i gestori di bar e ristoranti; la cancellazione dal registro degli esercenti presso la Camera di commercio.

Per agenti e rappresentati basta la cancellazione dall’albo provinciale di categoria.La misura del beneficio si basa su un assegno mensile pari al trattamento minimo dell’Inps (458, 20 euro al mese nel 2009) fino al momento in cui comincerà a percepire la pensione di vecchiaia. La domanda che può essere presentata all’Inps fino al 31 gennaio del 2012, vanno allegati i documenti da cui risulta la cessazione definitiva dell’attività e la riconsegna delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano ai fini della pensione come se fossero stati lavorati. La contribuzione figurativa si somma però a quella versata durante l’attività solo per raggiungere il diritto, non incrementa l’importo della futura pensione, lo scopo è solo quello di evitare che alla scadenza dell’indennizzo il commerciante con pochi contributi possa restare senza reddito di lavoro e senza pensione.

La legge 3/2009 tiene conto infatti anche del periodo che intercorre tra il mese di compimento dell’età (60 anni per donne, 65 per gli uomini) e quello di apertura della finestre previste dalla legge 247/2007 sul welfare. Chi, per esempio, compie gli anni tra gennaio marzo riceverà il primo assegno dal 1° ottobre di quest’anno. L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo. Chi riprende l’attività deve entro 30 giorni avvisare l’Inps, che provvederà alla revoca dell’assegno.