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Nel 770/2011 semplificato il nuovo quadro sy e` dedicato ai dati sui pignoramenti eseguiti


Se il terzo erogatore è un sostituto d'imposta, se le somme oggetto del debito sono da assoggettare a ritenuta alla fonte - Dpr 600/1973 e articolo 11 della legge 413/1991 - e il creditore pignoratizio è un soggetto Irpef, il sostituto deve effettuare la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme liquidate a mezzo di pignoramento (ex articolo 19 comma 2 del Dl 78/2009) e versarla utilizzando il codice tributo 1049.

Il quadro SY contiene due sezioni:

- la prima è riservata al terzo erogatore e deve essere compilata anche se le somme non sono da assoggettare alla ritenuta del 20% (ad esempio se il creditore pignoratizio è un soggetto Ires);

- la seconda è riservata al debitore principale.

È obbligato alla presentazione del 770 il debitore che ha erogato, nel 2010, redditi di lavoro dipendente/assimilato e/o autonomo.

Il nuovo quadro permetterà all’agenzia delle Entrate di tracciare i pagamenti effettuati tramite pignoramento per poter fare i controlli incrociati utili ad evitare che le somme sfuggano al prelievo.

Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci si avranno ricadute penali.

Tutte le indicazioni in merito agli adempimenti in oggetto sono state fornite con provvedimento agenziale del 3 marzo 2010 e circolare n. 8/E/2011.

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