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Trasferimento di aree

Trasferimento di aree urbanistiche particolareggiate. Registro, ipotecaria e catastale agevolate solo per l'acquirente

La Suprema Corte – sentenza n. 13173 del 2012, depositata il 25 luglio 2012 - torna sull'agevolazione fiscale applicabile al trasferimento di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, consistente nell’imposta di registro all'1 per cento e nelle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Torna per confermare il principio di diritto secondo cui tale agevolazione compete unicamente a chi acquista l'area, se l'utilizzazione edificatoria di essa avviene entro cinque anni dal trasferimento, ex articolo 33 della Legge 388 del 2000.

Se, in cinque anni, l'utilizzazione edificatoria si realizza ad opera di un terzo avente causa dell'acquirente che aveva chiesto l'agevolazione, il vantaggio fiscale viene soppresso. Di conseguenza, ricompare la tassazione ordinaria consistente nell’imposta di registro all'8 per cento, nell’imposta ipotecaria al 2 per cento e nell’imposta catastale all'1 per cento.