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Redditi cfc, correzioni anche se il fisco ritarda

REDDITI CFC, CORREZIONI ANCHE SE IL FISCO RITARDA

Con Unico 2008 si rinnova l’adempimento anche per le società residenti in “paradisi fiscali” che hanno presentato l’istanza di interpello preventivo a norma dell’articolo 11 della legge 212/00. Le imposte di Unico 2008 dovevano essere versate entro i termini del saldo 2007 (16 giugno o 16 luglio 2008 con maggiorazione), ma potrebbe essere successo che le imprese si siano trovate nella condizione di dover aspettare risposta all’interpello preventivo, chiesto per disapplicare la normativa penalizzante, così da dover posticipare l’adempimento in attesa che l’agenzia delle Entrate esprima il suo parere entro i 120 giorni previsti dalla norma. L’auspicio è che il responso positivo arrivi entro la scadenza della presentazione del modello di dichiarazione, fissata per il prossimo 30 settembre. Il problema si verrebbe a creare nel caso l’Agenzia richieda ulteriore documentazione integrativa, che non sospende il decorso del termine per la risposta, ma determina la sua interruzione (il conteggio ricomincia dalla data di arrivo della nuova documentazione). In questi casi, dunque, la richiesta allunga la scadenza da 120 a 240 giorni. Con la circolare n. 18/2000, l’agenzia delle Entrate ha precisato che la risposta all’interpello Cfc produce effetti “dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scade successivamente alla comunicazione”. Quindi, se si riceve una risposta positiva dopo il 30 settembre prossimo non sarebbe più possibile disapplicare le norme antielusive e sarebbe necessaria la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalla controllata o collegata estera per l’esercizio 2007. Per non creare problemi, potrebbe divenire prassi delle Entrate estendere esplicitamente l’efficacia positiva all’esercizio cui l’istanza si riferisce, direttamente nella risposta, se questa giunge dopo il termine di presentazione di Unico. L’Agenzia dovrebbe, però, ufficializzare questa prassi, bloccando gli effetti della circolare 18/2000. In questo modo, sarebbe consentito alle imprese che non riceveranno risposta entro il 30 settembre di decidere se compilare il quadro FC (sezione “controllo” o “collegamento”) e versare le imposte mediante il ravvedimento oppure aspettare l’esito dell’interpello.