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Assonime, chiarimenti su determinazione e versamento della seconda o unica rata di acconto

Alla luce della misura sancita con decreto legge in corso di pubblicazione, che prevede la riduzione dei versamenti in acconto esclusivamente per i soggetti Irpef titolari di partita IVA, Assonime, con la circolare n. 47 del 23 novembre 2009, analizza le principali regole da applicare in sede di calcolo degli anticipi di imposta da pagare a fine mese. Tenendo conto dei risultati negativi prodotti dalla crisi economico-finanziaria, Assonime sostiene che molte imprese saranno spinte a rivedere al ribasso gli acconti da versare entro il prossimo 30 novembre e nell’effettuare i conteggi dovranno tener conto di alcune novita` normative intervenute negli ultimi mesi.
A tal proposito, nella circolare si legge che:
- nessun impatto sul calcolo dell’acconto dovrebbe derivare dall’agevolazione fiscale Tremonti-ter, che puo` utilizzarsi solo nel versamento a saldo;
- per quanto riguarda l’agevolazione per gli aumenti di capitale sottoscritti da persone fisiche (deduzione del 3% sull’importo della ricapitalizzazione effettuata, fino a 500mila euro, nei sei mesi successivi al 5 agosto 2009), essa non dovrebbe applicarsi alle somme versate fuori capitale sociale, come i sovrapprezzi e i versamenti a fondo perduto. La deduzione, da applicare all’anno dell’aumento e ai quattro successivi, riguarda solo l’Ires e l’Irpef e non anche l’imposta sulle attivita` produttive (Irap);
- la svalutazione dei crediti delle banche e degli enti finanziari, con percentuale elevata allo 0, 5% per l’importo pagato dal 1° luglio 2009, puo` essere fatta rientrare nel calcolo ridotto dell’acconto di novembre;
- non e` chiaro se influisce sul calcolo degli acconti l’aumento della maggiorazione Ires per le imprese petrolifere (modifica che dovrebbe entrare in vigore dal 2010), mentre per quel che concerne le societa` con problemi di deducibilita` degli interessi passivi, gia` per il 2009 l’importo della deduzione forfettaria di 10.000 euro viene dimezzato.
Tra le altre novita` intervenute nel corso dell’anno, e` da segnalare la deduzione ridotta al 75% delle spese per servizi alberghieri e di ristorazione, che interessa anche coloro che calcolano l’acconto con il metodo storico. Secondo la legge, l’imposta del 2008 dovrebbe essere rideterminata al rialzo come se la nuova deducibilita` fosse gia` in vigore in tale esercizio. Per Assonime, invece, tale conteggio non dovrebbe essere fatto ai fini dell’Irap, dato che per questo tributo la deduzione delle spese segue le risultanze contabili. Il ricalcolo degli acconti deve, poi, essere rifatto obbligatoriamente da chi ha dedotto in pieno gli ammortamenti sui beni nuovi entrati in funzione nell’esercizio.