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Riconosciuta a studi professionali la possibilità di ricorrere a contratti solidarietà tipo “b”

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello sulla possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà di tipo “B” da parte di studi professionali. In linea con l’interpello n. 10/11 in materia di iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori subordinati licenziati da studi professionali, il Ministero afferma che anche gli studi professionali possano rientrare nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993.

Alla luce dell’interpretazione estensiva in ordine alla nozione di “ imprenditore ” data dalla giurisprudenza comunitaria, sebbene la lettera del dettato normativo menzioni le sole “ imprese ” quali soggetti legittimati a fruire dei contratti di solidarietà di tipo “B” di cui all’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, gli stessi possono ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro qualificati come studi professionali, ricorrendone i requisiti di legge. Anche in questo caso, quindi, in un momento di crisi particolarmente forte, viene riconosciuto ai professionisti il ruolo di datori di lavoro nell’accezione più ampia e moderna della giurisprudenza comunitaria.

Precedente interpello n.10/11

Iscrizione mobilità anche a lavoratori studi professionali

Riconosciuto ai dipendenti degli studi professionali il diritto a iscriversi nelle liste di mobilità, con conseguente assunzione agevolata in caso di nuova occupazione.


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