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Violazione degli obblighi di natura economica con rilevanza penale solo se l'omissione riguarda i figli


Per la Corte di cassazione – sentenza n. 36263 del 2011 – la sanzione penale disposta dall'articolo dall'articolo 3 della legge 54/2006 a carico di chi, nell'ambito della separazione personale dei coniugi, violi gli obblighi di natura economica, può essere invocata solo nel caso in cui il genitore ometta di provvedere al mantenimento del figlio e non quando ciò riguardi l'ex coniuge.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione – anche se la disposizione di specie sia generica, va condivisa l'interpretazione secondo sono sono gli obblighi economici a carico di un genitore a favore dei figli, maggiorenni e minorenni, ad essere oggetto della tutela penale.

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