Sei in: Altro

Rateazione contributi previdenziali

L’Inps, con le circolari n. 106 e n. 148/2010, ha illustrato le regole per ottenere le rateazioni previdenziali da parte delle aziende che versano in situazione di difficoltà. Si analizza, fra l’altro, la differenza fra debito in fase amministrativa e debito iscritto a ruolo, precisando che nella prima fattispecie sono compresi sia i debiti ancora non trasferiti a Equitalia da parte dell'Istituto, sia quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento. Relativamente ai debiti iscritti a ruolo, sono tali quelli compresi in una cartella di pagamento notificata al contribuente.
- Ciò premesso, il contribuente deve confrontarsi con 2 interlocutori che adottano regole autonome e che entrano in contatto solo nel caso di richiesta di Durc da parte del contribuente medesimo. L’Istituto precisa, inoltre, che non è di ostacolo all’accoglimento della domanda di rateazione in fase amministrativa la presenza di altri debiti già affidati ad Equitalia e notificati al debitore.
- Nel pronunciamento di prassi si comunica, infine, che anche il debito contributivo relativo alle quote dei dipendenti può essere rateizzato; tuttavia, il datore di lavoro evita la denuncia penale solo se con i pagamenti dilazionati risultano versati gli importi riferibili ai dipendenti in data anteriore ai rilievi dell’Inps (circolare n. 148/2010).
Studio Cassone 3


www.studiogiammarrusti.it